Fermo tecnico: basta la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo (Cass. 15262/23)

Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è mai in re ipsa: deve essere allegato e dimostrato. Ne consegue che la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsinella dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all’indisponibilità del veicolo la cui derivazione causale dall’illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389).

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 30/05/2023, n. 15262

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30957-2019 R.G. proposto da:

A.A., B.B., elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 10 (TEL (Omissis) FAX (Omissis)), presso lo studio dell’avvocato DE FRANCESCO GIANDOMENICO (CF: DFRGDM69A14H501W), rappresentati e difesi dall’avvocato BARACETTI ALESSANDRO (CF: BRCLSN70B02L378U);

– Ricorrenti –

Contro

ITAS MUTUA Spa , elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell’avvocato RANIERI GIOVANNA (CF: RNRGNN72M56A345T), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIRARDI ANDREA (CF: GRRNDR66C15G224J);

– Controricorrente –

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI TRENTO n. 249 DEL 2019 depositata il 15/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione in data 1/6/2015 A.A. e B.B. convennero in giudizio la Itas Mutua Spa al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni da sinistro stradale quantificati, al netto di quanto ricevuto anteriormente all’instaurazione del giudizio, in Euro 15.101,22. Al riguardo, gli attori lamentarono che la vettura condotta dalla A.A., di proprietà del B.B., all’atto di uscire da un’area privata con manovra di svolta a sinistra, era stata investita dal veicolo condotto e di proprietà del C.C..

2. Si costituì in giudizio la Compagnia assicuratrice Itas, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto.

3. Con sentenza n. 88/2017 il Giudice di Pace di Trento, sulla base della ricostruzione cinematica del sinistro effettuata dal CTU, che disattendeva quella effettuata in loco dalla polizia locale, accertò la colpa esclusiva del C.C. nella causazione del sinistro, e condannò la compagnia assicuratrice al pagamento integrale del danno, quantificato in Euro 13.335,15, tenuto conto dell’importo già erogato da Itas, pari ad Euro 2.227,80, oltre ad accessori e spese di lite.

4. Avverso la suindicata sentenza del giudice di prime cure propose appello Itas Spa , censurando sia l’esito della CTU, e pertanto la prova del superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. sia la quantificazione del danno, contestando alcune voci, tra cui quella di fermo tecnico.

5. Con sentenza n. 249-2019, pubblicata in data 15/3/2019, il Tribunale di Trento ha accolto il proposto appello, e riformato la sentenza del giudice di prime cure, riconoscendo il concorso di colpa della A.A. nella misura del 70% e del 30% a carico del Costanzo; ha conseguentemente riformato la decisione impugnata in punto di quantum debeatur, escludendo altresì il danno da fermo tecnico.

6. Avverso la sentenza di appello la A.A. e il B.B. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui Itas Mutua resiste con controricorso.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc civ..

8. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1 co., nn. 3 e 5, c.p.c. “Violazione degli artt. 2056, 1226 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per aver escluso il risarcimento del danno da fermo tecnico calcolato in via equitativa pro die”, lamentando in particolare che il danno da fermo tecnico non richiede una prova specifica, essendo la privazione del mezzo ex se causa di danno, di tal chè non è necessaria l’allegazione di esborsi specifici sostenuti per la sostituzione temporanea del mezzo. Tale danno è da risarcire in via equitativa, avendo essi provato di non aver potuto sostenere oneri e spese (eccessivi in relazione al budget familiare) per procurarsi un veicolo sostitutivo e di aver richiesto la collaborazione (a titolo gratuito) di amici e parenti per ovviare al pregiudizio subito dalla indisponibilità del veicolo ad uso familiare, protrattasi per 96 giorni.

2. Con il secondo motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c. e 116 c.p.c. – Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione delle massime esperienza e/o della logica del ragionamento presuntivo”. Si dolgono che il Tribunale abbia ascritto il sinistro alla colpa concorrente al 70 % in capo alla A.A. e al 30 % in capo al C.C., ritenendo, tra le due violazioni del Codice della strada, quella commessa dalla A.A. affetta da un disvalore comportamentale superiore, senza peraltro fornire e dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a sovvertire gli esiti della relazione cinematica, compiendo una valutazione presuntiva su elementi che non rientrano nella comune esperienza e che pertanto debbono essere specificamente provati ed accertati.

3. Con il terzo motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e 116 cod. proc.c.iv, per avere il Tribunale disatteso le conclusioni della CTU, senza disporre un’ulteriore perizia nè richiamo del CTU e senza motivare adeguatamente motivarne la soluzione”. Lamentano, in particolare, che il Tribunale abbia accolto l’appello sulla base dell’errore di calcolo del CTU, eccepito dal CTP della società Itas Spa , con ricalcolo in 64,4 metri della distanza ove si trovava il veicolo del terzo al momento in cui i ricorrenti si immettevano sulla strada, senza tenere in considerazione il fatto che il CTU aveva già risposto in contraddittorio tecnico alla contestazione, confermando la conclusione con cui accertò la responsabilità esclusiva a carico del C.C., nonostante il riconosciuto errore di calcolo. Lamentano non essersi dal giudice dell’appello considerato che il CTU ha indicato altre circostanze di fatto da lui considerate nel giudizio conclusivo di responsabilità del C.C. (quali attraversamenti pedonali, intersezioni stradali, suolo bagnato e poca esperienza del C.C. quale neo-patentato).

4. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

4.1 Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che, come da questa Corte affermato, il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma dev’essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall’illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389). Principio che va anche nella specie ribadito.

4.2 Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio, in particolare là dove ha affermato che “Nella fattispecie nessuna spesa risulta dimostrata, avendo gli attori in prime cure solo dedotto di aver dovuto usare i mezzi pubblici e di essersi avvalsi della collaborazione dei parenti nel periodo di indisponibilità dell’auto di famiglia, deduzioni sufficienti per ritenere provato un danno patrimoniale; gli stessi non hanno neppure provato gli esborsi riferiti ad assicurazione e bollo auto, dato necessario per procedere alla quantificazione dell’esborso comunque affrontato anche nel periodo di fermo dell’auto. La voce in esame va quindi esclusa dal risarcimento” (così a p. 10, della sentenza).

4.3 Con particolare riferimento al secondo motivo, va ulteriormente posto in rilievo che il giudice dell’appello ha concluso che il sinistro è avvenuto per colpa concorrente al 70 % in capo alla A.A. e al 30% in capo al C.C..

4.3.1 Orbene, del tutto apoditticamente il giudice dell’appello ha ritenuto la violazione stradale della A.A. “più grave” rispetto all’altra, senza invero adeguatamente motivare al riguardo, a fortiori in considerazione della circostanza di avere disatteso le conclusioni del CTU, il quale ha sottolineato (v. pp. 13-15 della CTU) come, pur condividendo la relazione del CTP della compagnia assicuratrice, il compiuto errore di calcolo non è nella specie idoneo a modificare la tratta conclusione in ordine alla responsabilità esclusiva del C.C., che è certo viaggiasse a 90 km/h (cioè al doppio della velocità limite consentita, p. 15 della CTU).

4.3.2 Orbene, il Tribunale si è nella specie discostato dalle risultanze della CTU all’esito di una valutazione del tutto apodittica, facendo luogo ad un ragionamento presuntivo basato su elementi che esulano dalla nozione di “notorio” (inteso come fatto che, rientrando nella comune esperienza, deve intendersi conosciuto senza necessità di essere specificamente provato). E’ infatti evidente che la distanza e la velocità costituiscono elementi che non rientrano nella comune esperienza, e che pertanto debbono essere provati per poter essere posti (direttamente o indirettamente, tramite argomentazioni presuntive) a fondamento della decisione (Cass., Sez. VI, 28/08/2017, n. 20482).

5. Alla fondatezza del ricorso nei suindicati termini e limiti, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso, con rinvio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2023

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