IL FATTO
A seguito dell’attraversamento repentino di un gruppo di cinghiali di grossa corporatura un automobilista si ritrovava coinvolto in un incidente stradale: un ungulato rimaneva esanime al lato della strada e l’autovettura dell’automobilsta subiva ingenti danni al paraurti anteriore. L’automobilista instaurata senza esito positivo, una trattativa stragiudiziale, si vedeva, quindi, costretto a citare in giudizio la Regione Veneto onde ottenere il risarcimento dei danni materiali subìti.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DAL GIUDICE
In particolare con tale provvedimento, il Giudice patavino Dott.ssa Marina Caretta, ha statuito che la responsabilità dell’Ente Regionale, preposto a fronteggiare tali eventi, non può essere esclusa dalla sia pur presente apposizione di un cartello stradale di segnalazione di pericolo esistente sul tratto stradale a circa 700 metri dal luogo del sinistro, data anche l’assenza totale di illuminazione stradale che avrebbe consentito al conducente un tempestivo avvistamento. Per l’effetto la Regione è stata obbligata a risarcire il danno causato per “la insufficiente/omessa gestione della fauna selvatica, nonostante l’allarme sociale sussistente per altri analoghi episodi”. Tale decisione si inserisce nel solco tracciato dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 27.07.2015, n. 15753, ove è stata finalmente sfatata l’errata convinzione che la presenza di cartellonistica stradale, segnalante l’esistenza della fauna selvatica, fosse sufficiente per esentare da responsabilità la Regione.
LA SENTENZA (integrale in PDF più sotto)
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona della dott.ssa Marina CARETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3173/2016 R.G. promossa con atto di citazione depositato in Cancelleria in data 31 maggio 2016, notificato alla convenuta Regione Veneto in data 5 aprile 2016, da: ***, con il proc. e dom. avvocato Claudio Calvello con studio in Abano Terme (PD) via Previtali n. 30
– attrice-
contro
Regione Veneto con l’Avv. *******
– convenuta –
Oggetto: risarcimento danni.
(Omissis)
Ai sensi dell’art. 2043 c.c. risulta quindi pienamente assolto l’onere probatorio a carico dell’attrice, sulla invocata esclusione di responsabilità nell’impatto in ora notturna con il gruppo di cinghiali, che aveva reso impossibile l’adozione di manovre di salvezza da parte del conducente.
Per l’effetto va ricondotto nell’alveo della responsabilità dell’Ente Regionale preposto a fronteggiare tali eventi, mediante la costituzione del “Fondo per i danni da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica”, l’obbligo di tenere indenne l’attrice dei danni materiali ad essa provocati dalla fauna vagante, che non può essere escluso dalla sia pur presente apposizione di un cartello di segnalazione di pericolo esistente sul tratto stradale a circa 700 metri dal luogo del sinistro, data anche l’assenza totale di illuminazione stradale, che invero avrebbe consentito al conducente un tempestivo avvistamento, reso invece impossibile nelle circostanze descritte.
La Regione Veneto non ha quindi provato che l’incidente sarebbe stato evitabile mediante la tenuta di una diversa condotta da parte dell’attrice e pertanto va posto a carico della convenuta l’obbligo di risarcire il danno ad essa prodotto dalla insufficiente/omessa gestione della fauna selvatica, nonostante l’allarme sociale sussistente per altri analoghi episodi.
(Omissis)