ALCOLTEST: vademecum sugli aspetti importanti che si devono conoscere

Alcoltest: gli aspetti importanti che si devono conoscere

(a cura del Dott. Marco Martinoia)

Con l’alcoltest – esame realizzato tramite prelievo del sangue o con etilometro – si accerta il valore di alcol presente nel sangue, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla legge.

L’attuale normativa in materia di guida in stato di ebrezza, non sempre ben conosciuta, è molto severa: essa, infatti, prevede gravi sanzioni per chi non rispetta le regole.

  1. I limiti e le sanzioni.

Il livello massimo di alcol nel sangue consentito è di 0,50 g/l (0,00 g/l per i minori di 21 anni, per i cd. neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose).

Oltre tale soglia, l’articolo 186 del Codice della Strada prevede le seguenti conseguenze:

  1. a) un valore tra lo 0,5 g/l e lo 0,8 g/l, comporta una sanzione amministrativa da € 532,00 ad € 2.127,00 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  2. b) un tasso tra lo 0,8 g/l e l’1,5 g/l, implica un’ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  3. c) un livello superiore all’1,5 g/l, determina un’ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente di guida da uno a due anni (da due a quattro se il veicolo appartiene a persona estranea al reato) e sequestro preventivo del veicolo e sua confisca (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato).[1]

Inoltre, le ammende su richiamate sono aumentate quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Se non è disposto il sequestro, il veicolo, qualora non possa essere affidato ad altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa.

Le spese per il recupero ed il trasporto, ovviamente, sono a carico del trasgressore.

  1. L’incidente stradale.

L’aver provocato un incidente stradale comporta, altresì, il raddoppio di tutte le sanzioni richiamate ed il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito.

Scatta addirittura il ritiro (revoca) della patente quando al guidatore venga riscontrato un tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l (lettera c).

Sul punto, è importante ricordare che: “L’aggravante dell’aver provocato un incidente va intesa come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli” (Cfr. Cass. pen., 26/11/2015, n. 49352 – https://www.studiolegalecalvello.it/guida-in-stato-di-ebbrezza-anche-una-lievissima-collisione-comporta-la-revoca-della-patente-cass-penale-493522015/)

  1. I controlli. 

Le Autorità che intendano sottoporre un utente della strada all’esame dell’alcol hanno l’obbligo di effettuare due verifiche ad intervallo almeno di cinque minuti l’una dall’altra e considerare rilevante quello riportante il valore inferiore.

Inoltre, è ormai pacifico in giurisprudenza che lo stato di ebbrezza alcolica possa essere determinato anche senza una verifica strumentale (esami del sangue o etilometro).

In questi particolari casi, non essendo possibile indicare con precisione in quale delle tre ipotesi individuate dall’art. 186 C.d.S. ricada la condotta del guidatore, allo stesso verrà contestata l’ipotesi più lieve di cui alla lettera a (tra lo 0,5 g/l e lo 0,8 g/l – solo sanzione amministrativa – Cfr. Cass. pen. sez. IV, 21 aprile 2016, n. 19176).[2]

Il risultato positivo dell’etilometro costituisce, invece, prova certa della sussistenza dello stato di ebbrezza.

Solo la difesa dell’imputato potrà fornire una prova contraria al test, come, ad esempio, dei difetti dello strumento utilizzato per l’esame, delle irregolarità nelle operazioni o nella verbalizzazione o l’assunzione da parte del guidatore di farmaci ad elevata componente alcolica idonea ad influenzare l’esito del test.[3]

  1. L’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

La polizia giudiziaria, prima di procedere all’alcoltest, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., deve dare avviso alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma NON ha l’obbligo di attendere l’arrivo del difensore dell’indagato, anche qualora questi abbia comunque avuto notizia dell’imminente perquisizione e intenda parteciparvi (Cfr. Cass. pen. sez. IV, 12 novembre 2014, n. 50053).[4]

Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito che la nullità dell’accertamento, conseguente al mancato avviso della suddetta facoltà, può essere dedotta – dal difensore dell’imputato – fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.[5]

L’avviso di cui sopra deve essere fornito anche nel caso in cui, dopo l’incidente stradale, il guidatore sia trasportato all’ospedale e l’alcoltest venga eseguito dagli operatori di una struttura sanitaria come atto urgente richiesto dalla polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. IV, Sent., 09-11-2017, n. 51284).[6]

Diverso invece, se, a seguito dell’incidente, l’esame del sangue venga effettuato autonomamente dai sanitari, per ragioni di cura, secondo il protocollo di pronto soccorso della struttura ospedaliera.

In questo secondo caso, infatti, l’esame non è indirizzato alla ricerca di una prova del reato di guida in stato di ebbrezza e, di conseguenza, non sussiste alcun obbligo di avviso al paziente poiché non viene toccato il suo diritto di difesa. [7]

I risultati del prelievo ematico saranno, comunque, utilizzabili nel processo per l’accertamento del reato.

Sul punto, tuttavia, si tenga in dovuta considerazione la recente sentenza n. 904/2017 del Tribunale di Padova: procedimento nel quale un motociclista è andato assolto poiché per l’accertamento della concentrazione di alcol nel sangue, secondo protocollo sanitario, veniva utilizzato il metodo immunoenzimatico, test che viene eseguito su siero e non su sangue intero e misura non solamente l’alcol, ma anche una serie di metaboliti da esso derivati, determinando necessariamente una sovrastima.

Il Tribunale patavino ha, infatti, ritenuto che il test doveva considerarsi inattendibile e, pertanto, non poteva dirsi accertato oltre ogni ragionevole dubbio che la concentrazione di alcol nel sangue fosse superiore a 0,8 g/L – Cfr. https://www.studiolegalecalvello.it/alcoltest-mediante-prelievo-ematico-inattendibile-motociclista-assolto-trib-pen-padova-sent-9042017/

  1. Il rifiuto di sottoporsi all’etilometro.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il guidatore che rifiuta di sottoporsi all’alcoltest viene considerato, ai sensi del settimo comma dell’articolo 186 C.d.S., come se avesse un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (lettera c).

Commette il reato anche colui che, dopo essersi sottoposto alla prima prova, rifiuti di eseguire la seconda, poiché non permette di terminare il normale iter degli accertamenti necessari al controllo dello stato di ebbrezza (Cass. pen. sez. VI, 8 marzo 2016, n. 15967; Cass. pen. sez. IV, 3 aprile 2013, n. 45919).[8]

Tuttavia, il suddetto rifiuto viene considerato legittimo nel caso in cui, in assenza di incidente, il conducente rifiuti di seguire le Autorità – sfornite dello strumento per il rilevamento dell’alcol nel sangue – presso il Comando o l’ospedale più vicino (Cfr. Cassazione penale, sezione IV, sentenza 7 settembre 2017, n. 40758 – https://www.studiolegalecalvello.it/alcoltest-non-reato-assenza-incidente-rifiutare-sottoporsi-al-test-nel-piu-vicino-ospedale-cass-penale-n-4075817/)

[1] Si veda, V. Zeppilli, Alcoltest: tutto quello che c’è da sapere, in Studio Cataldi il diritto quotidiano, ottobre 2017.

[2] Cfr., M. Lombardo, La giurisprudenza sull’accertamento dello stato di ebbrezza mediante alcoltest, in Quotidiano giuridico 08.02.2017.

[3] Così, A. Scarcella, Guida in stato di ebbrezza: colpevole anche se usa farmaco che interferisce con l’alcooltest, in Quotidiano giuridico, 24.07.2017.

[4] In tal senso, M. Lombardo, La giurisprudenza sull’accertamento dello stato di ebbrezza mediante alcoltest, in Quotidiano giuridico 08.02.2017.

[5] Il Supremo organo nomofilattico ha, infatti, escluso che tale nullità “debba essere personalmente eccepita, a pena di decadenza, dal soggetto indagato o imputato, non solo nell’immediatezza dell’atto nullo, ma anche successivamente, poiché tale soggetto non ha, o si presume per postulato legale che non abbia, le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l’atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza” – Cfr. Cass. pen. sez. Un., n. 5396/2015 https://www.studiolegalecalvello.it/ss-uu-penali-n-53962015-nullo-lalcol-test-se-manca-lavvertimento-dellassistenza-del-difensore/

[6] Si veda, M. Caprino, Alcol-test con avviso anche in ospedale, Il Sole 24 ore, 10.11.2017.

[7]  Così, S. Marani, Guida in stato ebbrezza: esame del sangue si può rifiutare se richiesto da polizia ma non dai medici, in Altalex, 14.02.2018.

[8] Cfr., Lombardo, La giurisprudenza sull’accertamento dello stato di ebbrezza mediante alcoltest, in Quotidiano giuridico 08.02.2017.

Condividi l'articolo su:
Torna in alto