Guida in stato di ebbrezza: etilometro con misurazioni incerte? L’imputato va assolto.

Tribunale Padova, Sentenza del 26 maggio 2021

L’incertezza in ordine ai criteri di misurazione del tasso alcolemico (rapporto di conversione utilizzato) unitamente all’assenza di idonea ed esaustiva documentazione attestante la regolarità delle verifiche effettuate sull’apparecchio, depongono per l’inattendibilità del test effettuato. Non sussistendo, pertanto, un elemento probatorio essenziale a sostegno dell’accusa, l’imputato va assolto perché manca la prova che il fatto sussista (CC).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

DISPOSITIVO DI SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

IL GIUDICE

Dott. Elampini Claudio 0071

alla pubblica udienza del 7-4-21

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di (…) nato in (…) in data (…) residente in Via (…) con domicilio dichiarato in Via (…) difeso di fiducia dall’avv. Marco Seppi del foro di Venezia

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall’art. 186 co. 2, lett. c), e co. 2 sexies del Codice della Strada per avere guidato il motociclo (…) targato (…) in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche (esito accertamenti: 1.65 g/l e 1.67 g/l).

Con l’aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7.

In Saonara (PD), il 05/10/2019.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(…) è stato tratto a giudizio per aver guidato il motociclo (…) targato (…) in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche (esito accertamento 1,65 g/l e 1,67 g/l) con l’aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7. In Saonara (PD) il 05/10/2019.

Con il consenso delle parti veniva acquisito il fascicolo del P.M.

L’imputato è rimasto assente.

Il 05/10/2019, alle ore 2.15, in Saonara (PD), SP 40 Km 4 + 000, nel corso del servizio di vigilanza stradale, una pattuglia della Polizia Stradale procedevano agli accertamenti sull’odierno imputato che si trovava solo a bordo alla guida del motociclo (…) targato e manifestava sintomi di ebbrezza alcolica quali l’alito vinoso. Il prevenuto veniva sotto a precursore con alcolblow che dava esito positivo. Previ avvisi di legge e della facoltà, non esercitata, di farsi assistere da un legale, veniva sottoposto ad alcoltest con apparecchio marca Drager modello 7110 matricola (…) che alla prima prova, effettuata alle ore 2.25, dava come risultato 1,65 g/l ed alla seconda, svoltasi alle ore 2.33, l’esito di 1,67 g/l. All’esito del controllo veniva immediatamente ritirata la patente di guida di (…) ed il mezzo, di proprietà del padre dell’imputato (…) , veniva allo stesso affidato.

All’udienza del 09/12/2020, la difesa depositava il libretto metrologico dell’etilometro utilizzato marca Drager Modello 7110 MKIII matricola (…) dal quale emerge che era stato omologato il 18/02/2009 e successivamente verificato periodicamente dal Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle seguenti date: 05/03/2010, 15/06/2011, 27/09/2012, 29/07/2013, 19/08/2014, 05/05/2016, 13/09/2017 e 25/03/2019 (fogli n. (…)-(…) fascicolo dibattimento).

All’udienza del 10/02/2021 veniva escusso il perito della difesa M.G. che depositava, all’esito, un elaborato.

Come si evince da quanto sopra, le revisioni periodiche sono state spesso effettuate oltre l’anno dalla precedente, ma, nel caso di specie, l’ultimo controllo effettuato prima dei fatti risale al 25/03/2019, e, pertanto, la prova etilometrica è stata eseguita nel pieno della vigenza della verifica effettuata.

Premesso che “in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione” (Cass. n. 38618/2019 e conforme n. 3201/2020), su un punto specifico della contestazione inerente la necessità che l’effettuazione tardiva di una verifica periodica comporterebbe l’obbligo di sottoporre l’apparecchio a verifica primitiva, la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/7897/17/144/4/20 del 20/10/2017 nella quale, citando la circolare n. 87/1991 del Ministero dei Trasporti del 06/06/91991 ed il D.M. 25 luglio 1990, facendo riferimento a quanto riportato dal C.S.R.P.A.D., “ritiene esclusa l’ipotesi che debba essere ripetuta una prova primitiva su uno strumento già in uso anche qualora abbia subito intervalli di mancato impiego di qualsiasi durata ovvero non sia stato revisionato secondo le periodicità previste dal costruttore”.

A prescindere dalle contestazioni in merito alla revisione primitiva o a quella periodica occorre preliminarmente prendere in considerazione le osservazioni svolte dal perito affrontando singolarmente le stesse in ordine di esposizione per maggiore chiarezza.

In primis Io stesso contesta la mancata omologazione dell’etilometro utilizzato mediante Decreto Ministeriale, la conseguente assenza di marcatura CE e, pertanto, la sua inutilizzabilità che comporterebbe, quale diretta conseguenza, l’impossibilità di ritenere valida la prova etilometrica e la susseguente responsabilità penale.

Sebbene quanto esposto circa le procedure di omologazione sia condivisibile in via astratta, ciò che, prima di ogni altra considerazione, difetta nell’esposizione peritale è la mancata indicazione normativa circa l’obbligo del produttore di richiedere la certificazione CE dell’etilometro.

Non può ritenersi, infatti, che gli apparecchi citati siano sottoposti alla Direttiva n. 83/42 in materia di dispositivi medicali ed alla conseguente normativa di recepimento D.Lgs. n. 332 del 2000 in quanto, come emerge dalle definizioni contenute nell’art. 1, essa si riferisce a “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il loro corretto funzionamento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante processo metabolico, ma la cui funzione può essere assistita da questi mezzi, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di: 1) diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia: 2) diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di un trauma o di un handicap; 3) studio, sostituzione o modifica dell ‘anatomia o di un processo fisiologico; 4) intervento sul concepimento”. Le definizioni citate si riferiscono fondamentalmente ad un uso sanitario degli strumenti e non investigativo finalizzato a ottenere prova legale di un reato. Nemmeno si ritiene vi siano altre direttive applicabili al caso di specie, né quella sulla standardizzazione delle misurazioni (vedasi Cass. n. 29334/2008), né la cd. Direttiva Macchine che concerne a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e g) quasi-macchine.

Analogamente non può richiamarsi, circa le caratteristiche richieste per l’immissione in commercio degli etilometri, la direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Come ben chiarito nella sentenza del 16/06/1998, Causa C-226/97, inerente proprio la regolamentazione circa l’immissione in commercio di etilometri, la Corte di Giustizia ha stabilito che “la direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, deve essere interpretata nel senso che l’inadempimento dell’obbligo, imposto dall’art. 8 della stessa, di comunicare una regolamentazione tecnica relativa agli etilometri non ha l’effetto di rendere inopponibile al privato imputato di guida in stato di ebbrezza la prova ottenuta per mezzo di un etilometro autorizzato conformemente a regole non comunicate”.

In assenza, quindi, di indicazioni legislative comunitarie chiare e precise, non pare debba ritenersi necessaria per gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico un’omologazione in senso stretto con relativa marcatura CE e, dunque, nemmeno un’approvazione ministeriale mediante emanazione di una fonte privilegiata come un decreto del dicastero competente.

Sul punto non può ritenersi risolutiva la risposta fornita dal responsabile dell’Istituto Accredia in quanto non riporta con chiarezza le motivazioni legislative che fanno ritenere l’etilometro ricompreso tra i dispositivi medicali in senso stretto.

Si ritiene, dunque, che la materia sia tuttora disciplinata da normativa nazionale quale quella inserita nel codice della strada. Ma in tal senso, al fine di confutare la tesi del perito circa la necessità del decreto ministeriale per l’omologazione dell’etilometro, non convince il richiamo all’art. 45 comma 6 C.d.S. ed al correlato art. 192 Reg. att. C.d.S. in quanto gli stessi fanno riferimento ad altre tipologie di apparecchi rispetto a quelli di cui all’accertamento del reato previsto dall’art. 186 C.d.S. L’art. 45 C.d.S., al comma 6, letteralmente si riferisce a “i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, ma non agli etilometri che sono oggetto di disciplina da parte di altro articolo del regolamento. Lo stesso art. 192 del Reg. att. C.d.S. fa esplicito riferimento alla medesima materia di cui all’art. 45 C.d.S. e non agli alcoltest. Con ciò tralasciando il fatto che la norma usa una locuzione disgiuntiva tra omologazione e approvazione prevedendo procedure alternative o comunque equivalenti.

L’art. 3 del D.M. n. 196 del 22 maggio 1990 intitolato “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza” stabilisce “1.Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed a seguito dell’esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.)”. Il decreto ministeriale, atto amministrativo primario, parla di omologazione, ma affidando il rilascio della stessa non ad un atto di pari grado, ma ad un atto dirigenziale apicale parte della struttura del dicastero.

L’art. 379 Reg. att. C.d.S., che già dall’intestazione si riferisce direttamente, con norma pari ordinata a quella dell’art. 192 C.d.S., all’art. 186 C.d.S. stabilisce, al comma 5 e ss. “5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità. … 6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti. 7. Prima della loro immissione nell’uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva). 8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della sanità”.

Concludendo, dunque, sotto il primo profilo richiamato, non si ritengono accoglibili le osservazioni avanzate ritenendo sufficiente l’omologazione da parte del settore competente del ministero a cui è attribuita la competenza in materia senza necessità di un atto di vertice.

In merito al moltiplicatore indicato nella perizia (2300/1) che per legge viene utilizzato per calcolare il tasso rilevato dall’etilometro, occorre affermare che lo stesso non è casuale e del tutto slegato da evidenze scientifiche seppur criticabile sotto tale aspetto.

Uno dei maggiori problemi riguardanti la misurazione dell’alcolemia è legato alle difficoltà che sorgono nel cercare di rispondere alla richiesta legale che richiede la determinazione della concentrazione di alcol nel sangue di un guidatore. Infatti, utilizzando altri campioni che non siano sangue, i risultati analitici devono essere convertiti in concentrazione alcolica nel sangue (BAC). Scegliendo il fiato come campione analitico (BrAC), per ottenere la BAC è necessario capire come le due misurazioni siano tra loro in relazione. In merito si applica la legge di Henry relativa alle interazioni tra soluti e solventi. Quando viene applicata all’alcol ed a soluzioni acquose (a temperatura costante e dopo aver raggiunto l’equilibrio tra la pressione di vapore che entra ed esce dall’acqua), la legge di Henry indica che il rapporto tra la concentrazione di alcol nell’acqua e quella nell’aria al di sopra dell’acqua (il cosiddetto “fattore di conversione”) è una costante. Gli esperimenti eseguiti con alcol e acqua ad una temperatura di 34 C, indicano un rapporto pari a 2100/1 (ossia, per una parte di alcol presente nel vapore ve ne sono 2100 nel liquido). L’applicazione della legge di Henry all’alcol disciolto nel sangue viene accettata, basandosi sul fatto che il sangue presente nei capillari degli alveoli polmonari permette all’alcol, se presente nel sangue, di transitare nell’aria degli stessi alveoli.

Tuttavia, una prima grossa incertezza sul valore ricavato per la BAC, accettando questa ipotesi, risiede sul fatto che una misura sperimentale viene moltiplicata per un numero che è senza dubbio legato al soggetto fisico di cui si dovrebbe in realtà analizzare il sangue. Sebbene la determinazione sperimentale diretta dell’effettivo rapporto alveolare BAC/BrAC non sia possibile, numerosi studi, come indicato dal perito, mostrano le significanti variazioni e discordanze legate al fattore di conversione dell’aria del “polmone profondo”, ossia del campione ottenuto dopo la usuale procedura durante la quale l’ufficiale ordina al guidatore di soffiare (a lungo e con forza).

Da una serie di esperimenti eseguiti emerge che i singoli fattori di conversione vanno da un minimo di 1004/1 fino a un massimo di 7289/1, mentre le rispettive medie sono comprese tra 1307/1 e 3478/1. Nell’ambito del range indicato il Decreto Ministeriale italiano ha fissato il rapporto di conversione a 2300/1.

Il fattore di conversione non solo varia da individuo a individuo, ma anche nello stesso individuo da momento a momento. In particolare, esso rimane al di sotto del valore di 2100/1 durante la fase di assorbimento dell’alcol e lo supera durante la fase di eliminazione.

Tuttavia, occorre osservare che molte delle condizioni necessarie all’applicazione della legge di Henry non possono sempre ritenersi rispettate nell’ambito degli esami eseguiti sul conducente. Come detto, il valore di 2100/1 (o 2300/1 per l’Italia) è stato determinato da un esperimento eseguito con alcol e acqua ad una temperatura costante di 34C. Ma l’alcol differisce dall’acqua c la temperatura del sangue negli alveoli varia da 35.8C a 37.2C. Questo intervallo può ancora dilatarsi a seguito di ipertermia o ipotermia dovuta a febbre, infezioni, esercizio fisico, uso di medicine, ecc. Un’ulteriore incertezza nasce dalla presunzione che il soggetto a cui e stato esaminato il fiato sia in fase di post-assorbimento dell’alcol.

Le considerazioni meglio esplicitate sopra, fanno ritenere che il rapporto di conversione adottato, seppur legittimo sulla base di quanto sopra riportato, non rappresenti correttamente la situazione personale del conducente a cui vi è sottoposto potendo dipendere il risultato da condizioni personali e variabili che non costituiscono una costante scientifica indubitabile, ma che può presentare anomalie e risultati fuorvianti con conseguente inattendibilità del dato emergente dallo strumento. Il parametro di conversione riguarda non lo strumento in sé, ma quanto legislativamente stabilito e non consente con chiarezza l’effettiva precisione del risultato dato dall’etilometro. Ciò emerge ancor più evidente se si osserva il fatto che mentre in Italia il fattore di conversione è 2300/1, in F. c Regno Unito è pari a 2100/1 ed in Svizzera a 2000/1. Pur situandosi il rapporto di conversione nel range medio sopra indicato non vi è dubbio che questo comporti un’evidente anomalia che fa ritenere che lo stesso non sia una misura scientificamente corretta e certa dell’alcolemia con conseguente inattendibilità del dato. Quest’ultima non può che condurre all’inutilizzabilità del dato acquisito ed alla conseguente assoluzione del soggetto per mancanza della prova della sussistenza del reato.

Quanto al sensore IR, vi è da rilevare che sebbene venga indicata dal perito la necessità della sua sostituzione, la stessa si scontra con il fatto che le misurazioni effettuate dal CSRPAD in sede di verifica periodica, seppur teoricamente, dovrebbero quantomeno garantire l’efficienza dello stesso. Se il sensore fosse soggetto a degrado effettivo, dovrebbe per ciò stesso presentare in sede di prove di laboratorio errori direttamente rilevabili e, dunque, perfettamente risolvibili mediante sostituzione o sistemazione, ove possibile, dello stesso. Da quanto emerge dalla documentazione allegata relativa all’etilometro usato, non può dirsi, salvo ritenere le stesse inattendibili, che vi siano errori tali da inficiare la funzionalità del suddetto sensore. Né dal manuale istruzioni appare che il sensore debba essere sostituito ogni anno salvo essere sottoposto a manutenzione. Vero è che dall’immissione in commercio degli apparecchi utilizzati non risulta dal libretto metrologico alcuna sostituzione o riparazione pur essendo trascorso un lungo tempo.

In merito alle verifiche effettuate dal CSRPAD, si condivide con il perito l’affermata assenza di documentazione in merito a quelle effettuate dallo stesso in base al D.M. n. 196 del 1990. Sebbene nessuna norma obblighi specificatamente il Centro a mantenere documentazione delle operazioni di verifica effettuate, ai sensi del D.M. richiamato, il libretto metrologico “deve riportare l’identificazione dell’etilometro ed è destinato a ricevere menzione delle operazioni e risultati dei controlli regolamentari relativi allo strumento se del caso, delle riparazioni effettuate”. La documentazione dei controlli svolti costituisce elemento essenziale per permettere a chiunque vi abbia interesse di procedere alla verifica di quanto svolto da una P.A. a prescindere dal fatto che una norma imponga tale onere. Soprattutto laddove le prove effettuate investano indirettamente o direttamente la responsabilità penale di un soggetto. Non si ritiene sufficiente la mera compilazione del libretto metrologico a tale scopo soprattutto se difetta di correttezza come nel caso di specie.

Sul punto si osserva che la Circolare n. 87/1991 del 06/06/1991 del Ministero dei Trasporti prevede al punto 4 che “le prove primitive e periodiche verranno effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) di Roma e dai Centri Prova Autoveicoli della Motorizzazione Civile all’uopo attrezzati. Detti Centri Prova conserveranno la documentazione delle prove effettuate e ne faranno un resoconto mensile al Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi di Roma che ne coordinerà l’attività relativa a tale settore provvedendo anche al controllo periodico dei banchi prova nonché alla fornitura dei materiali di taratura”. Alla luce delle indicazioni ministeriali non si comprendere perché i CPA sarebbero tenute a conservare la documentazione delle prove effettuate mentre il CSRPAD ne sarebbe esonerato.

Osservando il libretto metrologico acquisito del modello di etilometro usato nel fatto di cui si discute, emerge chiaramente come nella verifica primitiva del 18/02/2009, la regolarità indicata con la lettera B sia del tutto scorretta in merito alla misurazione riferita ai livelli 0,350, 0,400 e 0,700 mg/l. In essa il valore da banco è indicato rispettivamente in 0,294, 0,350 e 0,598. Tenuto conto che ai sensi dell’art. 4.1.1 dell’allegato al D.M. n. 196 del 1990 lo scostamento, per concentrazioni fino a 0,40 mg/l, dovrebbe essere inferiore a 0,016 mg/l (0,334 < 0,350 < 0,366 – 0,384 < 0,400 < 0,436) e per quelle comprese tra 0,40 e 1,00 pari al 4% (0,672 < 0,700 < 0,728), i valori riportati risultano del tutto al di fuori di tali intervalli. Come si evince dal raffronto con i dati indicati i valori emersi al banco sono sotto il limite di tolleranza indicata e, quindi, non dovevano essere avallati con conseguente ritiro dell’apparecchio invece mai avvenuto. Tale irregolarità evidenziata inficia a maggior ragione le misure successivamente eseguite in quanto fa dubitare della correttezza e effettività delle verifiche effettuate e dell’attendibilità delle misurazioni effettuate proprio da quell’apparecchio. Tale inattendibilità, sommata alle perplessità sopra rammostrate, fanno ritenere inattendibile la misurazione effettuata nel caso di specie.

Tra l’altro, nel libretto metrologico, è indicato che il 27/05/2013 la società costruttrice ha verificato i parametri di funzionamento senza indicare però con esattezza il difetto rilevato o i pezzi sostituiti.

Quanto, infine, alle considerazioni in merito all’inesistenza della società richiedente in quanto priva di partita IVA e non iscritta nel Registro delle Imprese italiane, il fatto rende evidente la non corretta procedura di omologazione dell’etilometro utilizzato, ma, salvo costituire un elemento di invalidità del procedimento amministrativo seguito, non inficia l’operatività dello strumento in se stesso di cui tuttavia si dubita stante quanto sopra.

Alla luce di quanto riportato, non sussiste, pertanto, un elemento probatorio essenziale a sostegno dell’imputazione formulata a carico dell’imputato e si dovrà, quindi, procedere all’assoluzione dell’imputato perché manca la prova che il fatto sussista.

P.Q.M.

visto l’art. 530 comma 2 c.p.p.

assolve (…) dal reato ascritto perché manca la prova che il fatto sussista.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Padova, il 7 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2021.

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