IL FATTO: Un ciclomotorista finiva la propria corsa contro una rotonda in sella al proprio scooter. Gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro lo accompagnavano al locale Pronto Soccorso per sottoporlo ad alcoltest le cui risultanze evidenziavano 2.73 grammi di alcool per litro di sangue. Ne conseguiva una citazione a giudizio avanti il Tribunale per rispondere del reato previsto e punito dall’art. 186, secondo comma, lett. C), comma 2 bis e comma 2 sexies del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza aggravata).
LA DIFESA: Il consulente tecnico della difesa medico chirurgo specialista in medicina legale, ha riferito che, per l’accertamento della concentrazione di alcool nel sangue, fu utilizzato il metodo immunoenzimatico, test che viene eseguito su siero e non su sangue intero e misura non solamente l’alcool, ma anche una serie di metaboliti da esso derivati, ciò che determina necessariamente una sovrastima.
LA DECISIONE: il Tribunale riteneva che mentre poteva dirsi accertato che l’imputato conduceva il motoveicolo in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, non poteva altrettanto dirsi accertato oltre ogni ragionevole dubbio che la concentrazione di alcool nel sangue al momento fosse superiore a 0,8 g/L, rientrando quindi in una delle fattispecie penalmente rilevanti. L’imputato veniva quindi assolto non essendo il fatto previsto dalla legge come reato.
LA SENTENZA (Integrale in PDF più sotto)
TRIBUNALE DI PADOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(Art. 567 c.p.p.)
IL GIUDICE
Dott. Antonella Salvagno
alla pubblica udienza del 18.04.2017
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di
M. nato a … il …, residente in …, elettivamente domiciliato c/o AVV. CESARE ZULIAN DEL FORO DI PADOVA
LIBERO – ASSENTE
difeso di fiducia dall’Avv. Alberto Berardi del Foro di Padova
difeso di fiducia dall’Avv. Cesare Zulian del Foro di Padova
IMPUTATO
Del reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c), co. 2 bis e co. 2 sexies, D.L. vo 285/1992 perché alle ore 5.20 circa, guidava il motoveicolo Kymco People tg. … in stato di ebbrezza alcolica con tasso pari a 2,73 g/L, provocando un incidente stradale. In Due Carrare, il 3/9/2013.
(Omissis)
Motivi della decisione
Dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e da quelli già facenti parte del fascicolo del dibattimento risulta – né del resto è stato mai posto in discussione dalla difesa dell’imputato – che M. M., il giorno 3 settembre 2013, alle ore 5,00 circa del mattino, in Comune di Due Carrare, alla guida del motociclo Kymco People targato … (risultato di proprietà di altra persona), usciva autonomamente di strada nell’affrontare una rotatoria. Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Galzignano Terme, che constatavano che il M. era ferito ad una gamba e manifestava “sintomi riconducibili ad un abuso di sostanze alcoliche, quali forte alito vinoso, occhi lucidi, eccessiva loquacità”, ragion per cui ne veniva chiesto il soccorso ed il trasporto all’ospedale di Monselice. Informato l’imputato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, facoltà alla quale il M. rinunciava, i Carabinieri rivolgevano alla struttura ospedaliera richiesta di accertamento del tasso alcoolemico nel sangue mediante prelievo ematico, a seguito della quale l’ospedale di Monselice trasmetteva referto di esame del sangue dal quale risultava un valore di 2,73 g/L per l’alcool etilico.
Il consulente tecnico della difesa, dott. Roberto Rondinelli, medico chirurgo specialista in medicina legale, ha riferito che, per l’accertamento della concentrazione di alcool nel sangue, fu utilizzato il metodo immunoenzimatico, test che viene eseguito su siero e non su sangue intero e misura non solamente l’alcool, ma anche una serie di metaboliti da esso derivati, ciò che determina necessariamente una sovrastima. Il consulente aggiungeva che si tratta di un test rapido, utile ai fini clinici del pronto soccorso per evidenziare un’eventuale intossicazione da alcool ed effettuare una diagnosi differenziale rispetto ad intossicazioni da altre sostanze, nonostante la possibilità di falsi positivi, poiché il dato dell’esame di laboratorio, pur tenuto conto della sovrastima, si sarebbe potuto considerare significativo qualora fosse stato confortato dalla descrizione di un quadro clinico con esso compatibile, cosa non verificatasi nel caso di specie, in quanto, a giudizio del consulente stesso, la descrizione data dai Carabinieri operanti, non poteva corrispondere ad un livello di alcool nel sangue quale quello risultante dall’esame, ma semmai ad un livello inferiore a 0,8 g/L. Il Consulente, dott. Rondinelli, precisava infine che non è possibile quantificare precisamente l’errore del metodo utilizzato nel caso di specie, per la somma di vari motivi d’incertezza, ulteriori rispetto alla sovrastima tipica del metodo (quantificabile, quest’ultima, tra il 15 ed il 25%), quali la presenza di una parte non quantificabile, di siero ossidato o modificato o l’eventuale uso di disinfettante alcoolico al momento del prelievo del campione.
Dal complesso degli elementi probatori in atti, dunque, risulta accertato che l’imputato ha condotto il motociclo in stato di ebbrezza, poiché i Carabinieri operanti ne hanno riscontrato i sintomi nell’immediatezza del fatto.
Non appare provato con certezza, invece, che il livello di alcool nel sangue al momento del fatto fosse superiore a 1,5 g/L (come previsto dall’ipotesi contestata, di cui alla lett. c dell’articolo 186, secondo comma, del Codice della Strada) ovvero a quello di 0,8 g/L (ciò che potrebbe ricondurre il fatto all’ipotesi di cui all’articolo 186, secondo comma, lett. b, del Codice della Strada, anche questa di rilievo penale).
Vero è che, per l’accertamento dei reati previsti dal secondo comma dell’articolo 186 del Codice della Strada, non è prevista dall’ordinamento alcuna prova legale, relativamente al livello del tasso alcoolemico nel sangue, cosicché la sussistenza di tali reati può essere ritenuta dal giudice anche in assenza di accertamenti strumentai (con etilometro o con esame del sangue) e per entrambe le ipotesi previste dalla norma, qualora la prova emerga da altri elementi (Cass. n. 22241/2014 e Cass. n. 26562/2015).
Nel caso di specie, tuttavia, da un lato il consulente tecnico della difesa ha ampiamente argomentato in ordine all’inidoneità dell’esame del sangue, svolto dal laboratorio dell’Ospedale di Monselice a fini clinici, a provare da solo con certezza un livello di alcool etilico, derivante dall’uso di bevande alcooliche, superiore a 0,8 g/L; dall’altro lato non vi sono elementi probatori (anche sotto il profilo di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti) tali da poter collocare oltre ogni ragionevole dubbio lo stato di ebbrezza del M. al momento del fatto nella scia di cui alla lettera b) od in quella di cui alla lettera c) dell’art. 186 CdS.
I sintomi descritti dai Carabinieri di Galzignano dello stato dell’imputato nell’immediatezza del fatto non permettono, infatti, di trarre alcuna sicura conclusione sul punto, potendo corrispondere anche alla fascia di cui alla lettera a) dell’articolo 186 CdS (ed essendo, a giudizio del consulente tecnico della difesa, addirittura incompatibili con il tasso alcoolemico risultante dall’esame del sangue, che avrebbe dovuto indurre nell’imputato uno stato di confusione mentale, con andatura instabile e tendanza ad assopirsi).
Nemmeno l’uscita di strada autonoma – da sola o, per quanto appena sopra detto, unitamente alla descrizione dello stato dell’imputato – costituisce elemento che consenta di accertare oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza di una delle due fasce superiori previste dall’articolo 186, secondo comma, CdS, essendo la compromissione delle capacità di guida dei veicoli (tanto più trattandosi di motoveicoli, come nel caso di specie, che richiedono anche capacità di mantenimento dell’equilibrio, in particolare nell’affrontare le curve e rotatorie) compatibile con ciascuna delle tre fasce previste dalla norma citata.
In definitiva, può dirsi accertato che l’imputato conduceva il motoveicolo in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcooliche, ma non può dirsi accertato oltre ogni ragionevole dubbio che la concentrazione di alcool nel sangue al momento fosse superiore a 0,8 g/L, rientrando quindi in una delle fattispecie penalmente rilevanti. Ne consegue che l’imputato andrà assolto, ai sensi dell’articolo 530, secondo comma, c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione della sentenza al Prefetto di Padova per le determinazioni in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative (applicazione che spetta al giudice penale unicamente se conseguente all’accertamento di reati).
Stante il carico di lavoro, il deposito dei motivi è riservato in trenta giorni.
P.Q.M.
Visto l’articolo 530, secondo comma, c.p.p.,
assolve M. M. dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Padova. Motivi riservati in 30 giorni.
Padova, 18 aprile 2017
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Salvagno